Art. 3.
(Requisiti della materia prima).

      1. Le varietà di grano duro utilizzate nella produzione finale di pasta di alta qualità, anche al fine di garantirne la tracciabilità e rintracciabilità di filiera, devono rispettare specifici requisiti tecnici, definiti con le modalità di cui al comma 2, distinti in:

          a) requisiti di prodotto:

              1) di sicurezza: assenza di residui, basso contenuto di metalli pesanti;

              2) nutrizionali: contenuto in termini di macronutrienti, micronutrienti e composti bioattivi;

 

Pag. 5

              3) tecnologici: contenuto proteico, indice di giallo, indice di glutine, peso ettolitrico;

          b) requisiti del contesto produttivo:

              1) zona di produzione;

              2) usi e tradizioni locali;

              3) rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento alla produzione integrata o biologica;

          c) requisiti di garanzia:

              1) marchio di qualità: DOP, IGP, marchio collettivo;

              2) rintracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

      2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono definiti dal consorzio di cui all'articolo 4, comma 4, sentiti l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera.